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Pneumatici invernali: quando usarli? Cosa dice la legge

Indice

Pneumatici invernali, quando e come vanno usati? C’è bisogno di chiarezza sull’utilizzo delle gomme invernali e sulle modalità con cui vanno utilizzate, poiché in molti ritengono che ci sia una calendarizzazione rigida sul montaggio delle gomme termiche, ovvero le “gomme da neve”, che parte dalla stagione autunnale inoltrata fino a primavera. A precisare le condizioni, è stata nel 2014 la Motorizzazione Civile, facendo chiarezza sull’entrata in vigore della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti risalente al 16 gennaio 2013.

In che periodo vanno usati gli pneumatici invernali?

Il periodo interessato dall’obbligo degli pneumatici invernali è quello ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, viene specificato. Tuttavia, al fine di difficoltà da parte di cittadini e associazioni per quanto riguarda l’approssimarsi delle suddette date, in quanto “tale obbligo provocherebbe il congestionamento presso gli operatori del settore per soddisfare la richiesta del montaggio di pneumatici invernali”, la Motorizzazione aveva chiarito in una circolare che “si ritiene opportuno consentire l’uso, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio, anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal punto 6 della circolare 104/95”.

Sono vietate le gomme termiche in estate?

E se la vostra vettura ha ancora gli pneumatici invernali in estate? Sembrerebbe paradossale usare le gomme da neve in pieno solleone.



A dirimere ogni incertezza, ci ha pensato sempre la Motorizzazione Civile nella sua circolare del 2014. Infatti, viene chiarito che “l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione” – le cui specifiche le vedremo più avanti – “non ha restrizioni di carattere temporale e pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare”.

Obbligo pneumatici invernali: quali sono e come riconoscerli? Cosa dice la legge

Le indicazioni dell’allora Ministero dei Trasporti, Direzione Centrale IV – Divisione 41, con il protocollo numero 1809/4110/0 (Circolare D.G n. 104/95-D.C. IV n.A042 /95) fa chiarezza sugli “pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti”, allo scopo di “dirimere incertezze di interpretazione tra l’indicazione riportata sul documento di circolazione e le marcature che possono essere riportate effettivamente sui pneumatici equipaggianti i veicoli”. Si illustrano le seguenti esemplificazioni, a parità di marcatura della dimensione:

Codice di velocità

  1. Gli Pneumatici equipaggianti il veicolo possono recare la marcatura di un simbolo della categoria di velocità corrispondente ad una velocità massima superiore o uguale a quella corrispondente alla relativa classe di velocità indicata sul documento di circolazione. Ad esempio: la prescrizione 145 SR 13 sul documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo : 145SR13 74S, ovvero 145R13 74S, ovvero 145R13 74T, ovvero 145R13 74H, ovvero 145/80R13 75S, ovvero 145ZR13, ovvero P145/80R13 75S,ecc;
  2. Quando il documento di circolazione riporta l’indicazione di pneumatici caratterizzati dalla  marcatura della classe di velocità ‘VR’ è ammesso l’equipaggiamento con pneumatici recanti la  marcatura della classe di velocità ‘ZR’, completata o meno con la marcatura dell’indice della capacità  di carico e del simbolo della categoria di velocità, oppure con pneumatici privi delle indicazioni ‘VR’ o ‘ZR’, ma con un simbolo della categoria di velocità corrispondente ad un valore superiore o  uguale a quello della velocità massima di omologazione del veicolo. Ad esempio la prescrizione 205/55VR16 del documento di circolazione , fatta salva la disposizione particolare di cui al  successivo punto 6 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo  è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo : 205/55ZR16 , ovvero 205/55ZR1689W, ovvero 205/55R16 89V se la velocità massima non è superiore a 240 Km/h, ovvero 205/55R16  89W se la velocità massima non è superiore a 270 Km/h, ovvero 205/55R16 89Y se la velocità  massima è superiore a 270 Km/h, ecc.


  3. Quando il documento di circolazione del veicolo riporta l’indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità ZR è ammesso l’equipaggiamento con pneumatici recanti , a  completamento di questa, la marcatura dell’ indice della capacità di carico e del simbolo della  categoria di velocità oppure con pneumatici di pari misura privi dell’indicazione ZR,ma marchiati con un simbolo dellla categoria di velocità superiore o uguale alla massima velocità di  omologazione del veicolo. Ad esempio : la prescrizione 205/55ZR16 del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto Codice di velocità pneumatici  invernali, per i pneumatici di tipo neve (M+S) ,deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è  equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo 205/55ZR16 89W (ovvero 205/55R16 89W)  se la velocità massima è non superiore a 270 km /h ,oppure 205/55ZR16 89Y (ovvero 205/55R16 89Y) se la velocità massima non è superiore a 300Km/h.
  4. E’ altresì consentito l’equipaggiamento di autovetture omologate per velocità massime superiori a  300 km/h mediante pneumatici recanti il simbolo della categoria di velocità ‘Y’, (ad esempio  205/55ZR16 89Y) purchè il costruttore degli stessi certifichi nella propria documentazione tecnica l’idoneità di tali pneumatici per le prestazioni massime (carico per asse e velocità massima di  omologazione) dell’ autovettura.

Codice di velocità pneumatici invernali

  1. Gli pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di  velocità non inferiore a ‘Q’ (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima  ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all’interno del veicolo). Ad esempio: la  prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura  è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 145SR13 74Q M+S, ovvero 145R13 74Q M+S, ovvero P145/80R13 75Q M+S, ecc.

Indice di carico

  1. Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni della direttiva 92/23/CEE, ovvero del regolamento ECE/ONU n.30, è consentito che i pneumatici effettivamente  montati sul veicolo rechino indicazioni del simbolo della categoria di velocità e/o dell’indice di capacità di carico superiori a quanto prescritto dal documento di circolazione del veicolo.

Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione del veicolo.

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Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione ,fatta salva la disposizione particolare di  cui al punto “Codice velocità pneumatici invernali” per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 145/80ZR13 78S, ovvero 145R13 74T ovvero 145R13 78H, P145/80R13 74T, ovvero 145/80 ZR13, ovvero P145/80R13 75S, ecc.

Marcatura reinforced

  1. Quando il documento di circolazione prevede l’impiego di pneumatici di tipo “REINFORCED”, senza specificazione dell’indice della capacità di carico, i pneumatici montati sul veicolo devono recare l’indicazione “REINFORCED”.
  2. Quando invece la dicitura “REINFORCED”, sul documento di circolazione, è completata dalla indicazione di indice della capacità di carico e simbolo della categoria di velocità valgono le sole prescrizioni di cui ai punti precedenti indipendentemente dalla presenza o meno di tale dicitura.

Conclusioni: ammissibilità delle equivalenze

Considerato quanto evidenziato ai punti del capitolo precedente, ai fini dell’impiego sui veicoli, si  possono considerare equivalenti pneumatici recanti marcature diverse da queIle riportate sul documento di circolazione quando:

    • ” la marcatura dimensionale, fatta eccezione per il caso del rapporto nominale di aspetto (‘serie’) ’80’ ove tale marcatura può comparire o meno, corrisponde (esempio: in luogo di145R13 è ammesso 145/80R13 e viceversa);



  • “è presente la lettera ‘P’ davanti alla designazione delle dimensioni, dovendosi considerare ininfluente per la verifica di conformità dell’ equipaggiamento di un veicolo (esempio: in luogo di P185/60R14 è ammesso 185/60R14 e viceversa);
  • “il simbolo della categoria di velocità riportato sul pneumatico (“nuove norme”) corrisponde ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata, sia mediante una  classe di velocità (“vecchie norme”) che mediante un simbolo della categoria di velocità, o comunque superiore alla velocità massima del veicolo (esempio: in luogo di 145SR13 sono ammessi 145R13 74S, 145/80R13 74T, P145/80R13 74H etc. );
  • “in caso di impiego stagionale di pneumatici di “tipo neve” (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a ‘Q’ (es. in luogo di 145R13 74H sono ammessi 145R13 74Q M+S, 145R13 78T M+S etc.);
  • “L’indice di carico è uguale o superiore a quello indicato (es. in luogo di145R13 74S sono ammessi 145R13 76S, 145/80R13 78T etc.) ovvero, quando manca la prescrizione di un indice di capacità di carico, ma è prevista l’indicazione “REINFORCED”; questa sigla è riportata anche sui pneumatici con marcature “nuove norme”.
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