La conversione della patente estera di guida per stranieri – cittadini comunitari e/o extracomunitari che risiedono in Italia – è un tema che merita chiarezza. Si fa spesso confusione attorno alla materia, poiché la distinzione sta nel Paese di provenienza e degli accordi di reciprocità stipulati tra i vari Stati.
A regolamentare in Europa la conversione e il rilascio della patente di guida italiana (patente B, ma anche le altre) è la direttiva 2006/126/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con ulteriori modifiche ed integrazioni con le disposizioni sulle patenti di guida europee.
La questione della conversione della patente di guida per gli stranieri in Italia si può dunque riassumere in due categorie: quelli che provengono dagli stati che fanno parte dell’UE e quelli invece che sono extracomunitari. Ma procediamo per ordine.
Conversione della patente per i cittadini dell’Unione Europea: quando va fatta?
La conversione della patente per un cittadino comunitario può essere richiesta in caso di scadenza, perdita, distruzione o furto della patente di guida. Esempio classico, poniamo caso un cittadino romeno risieda in Italia: potrà circolare con la patente rilasciata in Romania, in quanto paese che fa parte dell’UE, ma dovrà chiedere la conversione in caso perdita, distruzione o furto della patente di guida, oppure per il rinnovo della patente di guida.
C’è però un caso in cui è necessaria la conversione della patente anche per i cittadini comunitari, come quando la patente non è in linea con le scadenze previste dalla normativa italiana: in questo, dopo 2 anni è obbligatorio convertire la patente in quella italiana.
E per i cittadini con patente estera provenienti da Paesi extraeuropei? Ecco cosa dice la normativa.
Conversione patente estera: i casi in cui è obbligatoria
Elenchiamo di seguito i casi in cui va fatta la conversione della patente estera in patente di guida italiana.
- Per gli extracomunitari che hanno stabilito la propria residenza in Italia da più di 1 anno, è obbligatoria la conversione della propria patente in patente italiana di guida: tale obbligo non è previsto per i titolari di un permesso internazionale di guida, noto anche come “patente di guida internazionale”, soggetto a disposizioni ad hoc e riconosciuto in quasi tutto il mondo ad eccezione di paesi come Cina, Brasile e Israele, nonché Irlanda, Spagna, Portogallo all’interno dell’UE.
- Se si è in possesso di patente con validità illimitata e si risiede in Italia, si è obbligati a rinnovare la patente di guida dopo due anni dallo spostamento della residenza;
- Se si commette un’infrazione del codice della strada del paese in cui si vive, la conversione della patente di guida diventa in alcuni casi obbligatoria;
- C’è anche un altro caso in cui la conversione della patente estera è necessaria, ovvero: quando si subisce il ritiro del documento di guida e si è residente in Italia si dovrà necessariamente richiedere la conversione della patente estera.
Come fare se si è cittadini extracomunitari in possesso di patente straniera
Gli stranieri con patente extracomunitaria, come ad esempio la patente di guida moldava, possono circolare in Italia per il tempo massimo di 1 anno, a patto di avere insieme alla patente una traduzione integrale e ufficiale della stessa. Assieme al documento di guida, è obbligatorio mostrare una traduzione giurata della propria patente alle autorità, qualora richiesto, pena una sanzione che va da 400 € a 1.600 euro.
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Dopo un anno di tempo, per continuare a condurre veicoli sul territorio italiano, devono necessariamente convertire la patente da straniera ad italiana. Tuttavia ciò è possibile soltanto se lo Stato estero che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia (qui l’elenco dei Paesi che hanno questo tipo di accordo con noi) e se il richiedente è residente in Italia da meno di quattro anni.
In tutti gli altri casi non ci sono molte possibilità: i cittadini di Paesi extra-UE senza accordi di reciprocità o che sono residenti in Italia da oltre quattro anni devono sottoporsi nuovamente agli esami della patente di guida. Se invece la patente estera proviene da uno di quegli Stati extra UE non firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida, è obbligatorio procedere immediatamente alla conversione.
Ecco l’elenco completo dei Paesi in accordo con l’Italia per la conversione della patente estera di guida:
Albania, Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, Repubblica di San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Sli Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay.
Conversione della patente estera a Collegno (Torino)
Se hai la patente conseguita in uno stato estero e devi ottenere la conversione con la patente italiana, e provieni dai Paesi che ha stipulato degli accordi con l’Italia, l’autoscuola Tomiozzo di Collegno (Torino) è il posto che cercavi.
La prima cosa che devi assolutamente sapere è che non devi rifare l’esame di guida: puoi rivolgerti alla nostra scuola guida e richiedere il servizio per la conversione patente estera. Il giorno dell’appuntamento ti chiederemo di esibire la patente da convertire e il permesso di soggiorno: entrambi i documenti devono essere esibiti in copia originale assieme al codice fiscale e certificato di residenza. Alle fototessere invece ci pensiamo noi!
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